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Il contratto di assicurazione, artt. 1882-1927 c.c.

Il contratto di assicurazione, artt. 1882-1927 c.c.


È un mezzo per ripartire e suddividere le conseguenze degli imprevisti dannosi: attraverso un indennizzo o un risarcimento per una riparazione. Assicurazione vuol dire ripartizione o assunzione dei rischi  da parte di un terzo, che spesso è un'impresa a scopo di lucro.
È il «contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana» (assicurazione sulla vita). Nella prima, si considera essenziale, come funzione e come limite, l'indennizzo del danno che si potrà verificare; nella seconda c'è solo un rapporto tra somma assicurata e ammontare dei premi da pagare.
Il contratto ha natura obbligatoria, onerosa, aleatoria (perché ha ad oggetto il rischio come evento futuro non desiderato), di durata, con forma scritta ad probationem, a prestazioni corrispettive e consensuale.
La polizza è il documento che prova l’esistenza del contratto, mentre il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore.
Quando l’oggetto dell’assicurazione muta le sue caratteristiche iniziali, può sorgere l'aggravamento del rischio aumentando le possibilità di danno previste. Se la società assicuratrice (società di capitali) è a conoscenza di tale aggravamento può, a sua scelta, richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto. Se non ne è a conoscenza e nel frattempo si è verificato un sinistro, la società non ne risponde se essa non avrebbe accettato il maggior rischio ove l’avesse conosciuto o ne risponde proporzionalmente in caso diverso. Nei contratti di assicurazione possono essere inserite apposite clausole che consentono d’indicizzare il premio onde tener conto della svalutazione monetaria.
Al continuità nella copertura del rischio dipende dall'adempimento dell'obbligo di pagare i premi: la copertura resta sospesa dopo il breve termine di 15 gg, se il rinnovo delle rate di pagamento non avviene regolarmente.
Esiste l'obbligo a carico dell'assicurando di dichiarare esattamente e senza reticenze tutto ciò che è richiesto in relazione al contratto (es. nel caso di assicurazione sulla vita, dichiarare le malattie). Se c'è colpa o dolo il contratto è annullabile da parte dell'assicuratore purché agisca entro 3 mesi dalla conoscenza della circostanza. La conclusione, che avviene quando il cliente proponente riceve notizia dell'accettazione dell'assicuratore, non coincide necessariamente con il perfezionamento del rapporto: in genere si presuppone di regola il pagamento di un premio o una rata . talora però si può rilasciare una nota di copertura, che per effetto della dichiarazione unilaterale, copre subito il rischio fino al successivo perfezionamento.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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