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Il contratto di trasporto, artt. 1678 ss. c.c.


È il contratto consensuale mediante il quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro.
Il contratto di trasporto è di regola consensuale, obbligatorio e non solenne, bilaterale (corrispettivo). Hanno molta rilevanza alcune presunzioni di responsabilità del vettore, ma anche numerose limitazioni.
Trasporto di persone:
Esso è disciplinato unicamente per quanto riguarda la responsabilità del vettore.
Il vettore risponde:
—    per l’inadempimento ed il ritardo, secondo le norme generali in materia di obbligazioni.
—    per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, e per perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Per il trasporto ferroviario, tuttavia, la L. 754/77 prevede una disciplina analoga a quella dettata in tema di trasporto di cose, consentendo alle Ferrovie dello Stato di liberarsi provando esclusivamente che l’incidente è avvenuto per causa ad esse non imputabile.

• di cose
Esso si perfeziona senza che occorra l’ulteriore elemento della consegna delle cose da trasportare al vettore, fatta eccezione per il trasporto di cose per ferrovia che ha carattere reale.
All’obbligazione di trasportare, nel trasporto di cose, si accompagna anche l’obbligo di custodia. Sotto il profilo della responsabilità, il vettore è tenuto, ai fini dell’esonero, a fornire la prova positiva che la perdita o l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (art. 1693 c.c.).

• sui pubblici servizi di linea
Sono quei servizi di trasporto che si svolgono su determinati itinerari prestabiliti e per concessione amministrativa: essi sono esercitati in regime di monopolio.
Il legislatore ha sancito due obblighi fondamentali in materia (art. 1679 c.c.) a carico di chi esercita tale attività: l’obbligo legale a contrarre: il concessionario, cioè, è tenuto ad accettare tutte le richieste di trasporto, purché compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa; la parità di trattamento: il concessionario deve stipulare il contratto secondo le condizioni generali stabilite e rese note al pubblico, senza arbitrarie preferenze o precedenze.
• cumulativo
Si tratta del trasporto in cui la prestazione è assunta in via solidale da più vettori successivi con un unico contratto, il quale, secondo l’orientamento prevalente, si forma a propagazione, cioè mediante una proposta contrattuale da parte del mittente rivolta a più persone, che a mano a mano provvedono ad accettare.
Tale peculiare figura di trasporto si distingue dalla fattispecie in cui il vettore stipuli il contratto di trasporto in nome proprio e poi lo faccia eseguire parzialmente da altri, in quanto i sub-vettori rispondono solo nei confronti del primo vettore (cd. sub-trasporto).

• gratuito
Si tratta del trasporto che, in deroga alla regola generale prevista dall’art. 1686 c.c., viene effettuato senza che il soggetto beneficiario corrisponda alcuna retribuzione per il servizio ricevuto.
Esso è pur sempre un contratto, da cui sorge un vero e proprio rapporto obbligatorio, fonte di responsabilità contrattuale.
Diversa natura, invece, ha il trasporto a titolo di cortesia (o amichevole) dal quale scaturisce solo eventualmente una responsabilità di natura extracontrattuale per i danni arrecati al trasportato, non costituendo fonte di rapporti obbligatori contrattuali.

• aereo
Può essere sia di persone che di cose e deve essere provato per iscritto.
Nei trasporto di persone, l’esercente di un servizio regolare di linee aeree è tenuto ad assicurare ciascun passeggero contro i rischi del volo, ed in mancanza, è tenuto a rispondere di quanto spetterebbe all’assicuratore.
Inoltre, al vettore si applicano le norme sulla responsabilità previste dal codice civile per il contratto di trasporto.
Nei trasporto di cose, viene emessa la lettera di trasporto per il mittente, il vettore e il destinatario, che costituisce titolo rappresentativo delle merci.

• marittimo
Per il trasporto di persone (detto contratto di passaggio) è richiesta la forma scritta ad probationem, nel senso che solo il rilascio del biglietto di viaggio da parte del vettore è indice della conclusione del contratto per il viaggio in esso indicato.
Il trasporto di cose può essere di carico totale o parziale o anche riguardare cose singole, da effettuarsi su una nave prestabilita e non.
La polizza di carico fa prova dell’avvenuto caricamento della merce; la polizza ricevuto per l’imbarco, fa prova, invece, della consegna della merce al vettore.
Entrambe le polizze vengono redatte in due originali, di cui il secondo, sottoscritto dal vettore e consegnato al caricatore, è titolo rappresentativo delle merci ed attribuisce al legittimo possessore il diritto di disporre di esse.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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