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Il contratto d'appalto, artt. 1655 ss. c.c.


Con tale contratto una parte (appaltatore) assume, nei confronti della controparte (appaltante o committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, verso corrispettivo in denaro.
È un contratto consensuale, con effetti obbligatori di carattere personale: ci si affida, infatti, ad un appaltatore invece che ad un altro in considerazione della capacità e della stima di cui gode.
L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obbligazione di risultato: l’appaltatore, pertanto, è inadempiente se non realizza l’opera o non esegue il servizio, ossia se non procura all’appaltante il risultato pattuito.
L’appaltatore deve compiere, con la propria organizzazione, l’opera che ha assunto e non può ricorrere a sua volta ad un appalto (cd. subappalto) se non è espressamente autorizzato dall’appaltante; deve sopportare i rischi dell’esecuzione e deve garantire l’opera da eventuali difformità e vizi. In particolare, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa della rovina dell’opera, quando si tratti di edifici o altre cose immobili, purché tale evento dipenda da vizio del suolo o difetto della costruzione e si verifichi entro 10 anni dal compimento dell’opera (art. 1669 c.c.).
Il corrispettivo dell’appalto può essere determinato a corpo (ossia per l’opera nel suo insieme) o a misura (es.: un tanto per ogni mq di costruito); esso è dovuto, salvo gli eventuali accordi, solo quando l’opera, attraverso il collaudo, è stata verificata ed accettata dall’appaltante.
È ammessa la cd. revisione dei prezzi qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificate, dopo la conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664).
Il committente (o appaltante) può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche senza un ragionevole motivo: però, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
La morte dell’appaltatore non scioglie di regola il contratto perché nella vastità dell’impresa è riconosciuto minor rilievo all’opera del singolo.

Il rischio del risultato è sempre a carico del prestatore d’opera o appaltatore.

Sia il contratto d’opera che l’appalto possono concernere non solo il compimento di un’opera, ma anche un servizio.
Il corrispettivo, se non è stabilito dalle parti, da tariffe, da usi, è stabilito dal giudice; l’opera è valutata nel suo complesso.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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