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Il contratto d'opera artt. 2222 ss.

Il contratto d'opera  artt. 2222 ss.


Ricorre tale figura contrattuale tipica (detta anche contratto di lavoro autonomo) quando una persona (a volte insieme ai suoi dipendenti) si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (es. opera di un artigiano).
La struttura del contratto d’opera è in parte simile a quella dell’appalto, ed in parte a quella del rapporto di lavoro subordinato, ma le differenze di funzione sono evidenti almeno rispetto a quest’ultima fattispecie: nel lavoro subordinato il prestatore è inserito nell’organizzazione imprenditoriale, con vincolo di subordinazione mentre nel contratto d’opera si ha una prestazione autonoma e diretta della parte contrattuale a ciò obbligata. Mentre nel contratto di appalto si esige espressamente che la prestazione sia eseguita con l’organizzazione dei mezzi necessari (l’obbligo della prestazione viene assunto da un’impresa), nel contratto d’opera ciò non è espressamente richiesto poiché la lettera della norma prevede anzi che l’opera o il servizio sia frutto di «lavoro prevalentemente proprio».
Quando muore il prestatore d’opera il rapporto si estingue.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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