L'esonero da responsabilità per danno, art. 79
L'obbligo di risarcimento del danno non è assoluto, non scatta ogni volta che una parte non esegue correttamente la propria prestazione. Il limite è quello dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La norma di riferimento è l'art. 79, che stabilisce che una parte non è responsabile per inadempimento se si prova che esso era dovuto ad un impedimento legato a circostanze estranee alla sua sfera di controllo, e che non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto o ad evitare o a superare le sue conseguenze.
La convenzione prende in considerazione unicamente l'impossibilità sopravvenuta, non l'eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre il legislatore italiano prende in considerazione entrambi, in Germania il giudice può addirittura operare una revisione del contratto (in Italia una cosa del genere avviene solo in caso di penale eccessiva). L'Inghilterra ha invece una situazione simile a quella convenzionale.
C'è chi sostiene che si tratti di una lacuna. La soluzione si trova utilizzando i principi generali, che portano a cercare di salvare il contratto nei limiti del possibile. Si apre allora la possibilità di fronte all'eccessiva onerosità sopravvenuta di un intervento correttivo da parte del giudice, che ricondurrebbe il contratto ad equità.
Altri sostengono che la lacuna sussiste, che non si possa colmare attraverso i principi generali della convenzione, e pertanto l'eccessiva onerosità sopravvenuta sarebbe governata dalle regole applicabili in virtù del diritto internazionale privato appartenenti all'ordinamento giuridico da esso indicato.
Una soluzione di questo genere su un punto fondamentale porterebbe ad applicazioni molto differenziate, laddove la Convenzione vorrebbe uniformare.
Una terza soluzione sostiene che, poiché si tratta di un profilo sicuramente nell'ambito di operatività della convenzione di Vienna, poiché con riferimento all'eccessiva onerosità sopravvenuta la convenzione nulla dice, rileva l'impossibilità sopravvenuta ma non l'eccessiva onerosità sopravvenuta.
Però, a causa dell'importanza del profilo, spesso i contratti di vendita internazionale prevedono delle clausole per far fronte all'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta. La prima soluzione è una clausola che prevede l'obbligo delle parti di tentare di accordarsi per una revisione del contratto, se non giungono ad un accordo entrano in gioco le regole supplettive di legge.
Seconda soluzione è una clausola che prevede l'obbligo delle parti di cercare l'accordo per revisionare il contratto, e in mancanza di accordo affidare ad un terzo l'incarico di trovare e consigliare alle parti una possibile soluzione modificativa del contratto. Le parti possono accettarla o meno, se non la accettano entrano in gioco le norme di legge.
Terza possibilità, in assoluto più utilizzata, è la clausola che prevede l'obbligo delle parti di cercare un accordo e se non lo raggiungono l'incarico ad un terzo di trovare una soluzione vincolante per le parti (arbitrato). E' la clausola più efficace: dà la possibilità alle parti di cercare un accordo, fa entrare in gioco, se non c'è accordo, un terzo che decide e salva il contratto.
La convenzione prende poi in considerazione l'ipotesi in cui, pur non essendovi ancora un inadempimento attuale, una delle parti si comporti in modo tale da far presumere che ella al momento della scadenza violerà il contratto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Giovannini
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- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
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