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Le misure cautelative per l'inadempimento contrattuale

Le misure cautelative per l'inadempimento contrattuale


Sospensione dell'adempimento – Risoluzione anticipata

La convenzione prevede per una parte la possibilità di sospendere il proprio adempimento qualora divenga evidente che la controparte, a causa delle sue deficienze, non adempierà ad una parte essenziale delle sue obbligazioni. Se è certo che una parte commetterà un inadempimento essenziale, l'altra parte può dichiarare in via preventiva la risoluzione del contratto.
Sono rimedi cautelari che entrano in gioco in una situazione di presunto o certo inadempimento per evitare conseguenze pregiudizievoli ulteriori.
Abbiamo situazioni simili in Inghilterra ed in Italia (eccezione di inadempimento).

Interessi

La convenzione prevede che se la parte deve pagare una somma all'altra, deve pagare anche gli interessi. Il tasso non è stabilito dalla convenzione. Gli interpreti hanno diverse soluzioni, quella prevalente fa leva sulla finalità dell'obbligo di pagare gli interessi: ristora la parte nella stessa posizione in cui sarebbe stata se la somma fosse stata pagata regolarmente. Di conseguenza il tasso di interesse sarà quello necessario a tale scopo.
Sul punto è intervenuta una direttiva comunitaria per contrastare i ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali, che stabilisce che se la parte non adempie entro il termine previsto dal contratto o dalla direttiva, ha l'obbligo di corrispondere sulla somma un tasso di interesse maggiore rispetto a quello di base del codice civile.
Il creditore che non viene pagato in tempo deve, per far fronte alla mancanza di liquidità, farsi prestare denaro da una banca. Questa norma vale se una delle parti è residente in un Paese UE.

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