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La proposta, art. 14


Art. 14: “A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in a case of acceptance. A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the quantity and the price.
A proposal other than one addressed to one or more specific persons is to be considered merely as an invitation to make offers, unless the contrary is clearly indicated by the person making the proposal”.

Il perfezionamento del contratto di vendita internazionale: il legislatore uniforme individua innanzitutto la nozione di proposta. L'art. 14 ne dà una definizione, indicando nei dettagli le sue caratteristiche e distinguendo la proposta dall'invito ad offrire.
Ai sensi dell'art. 14, proposta è la manifestazione di volontà rivolta ad una o più persone determinate, che sia sufficientemente precisa e che indichi la volontà del proponente di obbligarsi in caso di accettazione della controparte.
La proposta può dirsi “sufficientemente precisa” se indica almeno i beni, fissa (implicitamente o esplicitamente) quantità e prezzo, o dà le indicazioni necessarie per determinarli.
Cosa diversa è l'intento di offrire, che è rivolto a persone indeterminate (a meno che non si tratti di unilateral contract).
Distinguere tra proposta e invito ad offrire è importante, perché solo l'accettazione di una proposta porta alla conclusione del contratto.
L'invito ad offrire, anche se accettato, non porta invece alla conclusione del contratto.

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