La convenzione di Vienna: i beni mobili e le vendite commerciali
La convenzione di Vienna disciplina esclusivamente la vendita di beni mobili, non vale per gli immobili. Ma anche con riferimento ai beni mobili soffre di alcune eccezioni. Non disciplina le vendite all'asta, le vendite giudiziarie, la vendita di titoli di credito, di valuta, di navi, di battelli, overcraft ed aerei, la vendita di energia elettrica. Una sentenza ha affermato che la convenzione di Vienna, pur non disciplinando la vendita di aerei, trova invece applicazione per la vendita di motori di aerei. L'esclusione della vendita di aerei è dovuta al fatto che sono beni particolari, quindi a causa della possibilità di deroga pattizia della convenzione questa vendita è esclusa.
La convenzione di Vienna non disciplina la vendita di navi o battelli, un autore si è chiesto se disciplini la vendita di canoe; non disciplina la vendita di navi perché sono beni che hanno un certo tipo di utilizzo e sono sottoposte a certe regole (per navigare devono essere registrate, battere un certo tipo di bandiera), non così le canoe.
Solo per le vendite commerciali
La convenzione di Vienna disciplina esclusivamente le vendite commerciali, cioè quelle fra due imprenditori; non disciplina la vendita internazionale fra un imprenditore e un consumatore, salvo il caso in cui la situazione sia tale per cui l'imprenditore non sapesse e non avesse ragione di dubitare in ordine alla qualifica di consumatore della controparte. Questa regola esiste perché le vendite nei confronti dei consumatori, un po' ovunque nel mondo occidentale, sono regolate da particolari istituzioni tese a tutelare il consumatore.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Giovannini
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[Visita la sua tesi: "Stato e libero mercato: gli effetti dei dazi e delle concessioni fiscali sul commercio internazionale dei beni agricoli"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
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