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Esempio di applicazione dell'art. 1376

Esempio di applicazione dell'art. 1376

Tizio, proprietario di una cosa, la vende a Caio. Non la consegna, e rivende la cosa mobile a Sempronio, che nulla sa della prima vendita ed al quale la cosa viene consegnata. Se dovessimo applicare fino in fondo la regola dell'art. 1376, in questo caso fra i due compratori dovrebbe prevalere Tizio: se la proprietà è passata dal venditore al primo compratore, la seconda vendita implica la vendita di una cosa non più del venditore, e nemo potest transferre quod non habet, quindi la seconda vendita sarebbe invalida ed il primo compratore avrebbe la possibilità di esperire una delle azioni a tutela della proprietà (azione di rivendica nei confronti del secondo compratore che ha la cosa in mano). In realtà in questa situazione secondo il codice civile prevale il secondo compratore in base alla regola “possesso vale titolo”, per cui quando un soggetto in base ad un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà riceve in consegna una cosa, in buona fede (senza sapere dell'assenza di titolarità di colui che dispone a suo favore), costui diventa proprietario. Pertanto il primo compratore avrà solo la possibilità di agire nei confronti del venditore chiedendo il risarcimento dei danni per violazione contrattuale.
Esempio
Tizio vende prima a Caio e poi a Sempronio un bene immobile. In questo caso prevale il primo compratore che abbia trascritto il proprio acquisto. Se per primo registra il secondo acquirente, egli diventa proprietario nonostante il venditore abbia nei suoi confronti realizzato un contratto avente ad oggetto un diritto di cui non poteva disporre, avendo venduto al primo compratore. Nel caso dei beni immobili inoltre non rileva ai fini dell'acquisto della proprietà la buona o la malafede del secondo compratore: se trascrive per primo acquista il diritto anche se in mala fede. Il primo compratore potrà rivalersi per violazione contrattuale nei confronti del venditore. E, se il secondo compratore è in mala fede, secondo gli interpreti può lamentarsi nei suoi confronti facendo valere il fatto illecito (responsabilità extracontrattuale).
La regola dell'art. 1376, anche se ha molte eccezioni, nel nostro ordinamento esiste. Non è così in Germania: i tedeschi hanno un sistema più aderente, per ragioni storiche, al sistema romano. Per cui oggi, ai sensi del BGB, la vendita ha effetti solo obbligatori (obbliga il venditore a procurare la proprietà della cosa venduta al compratore). Il diritto di proprietà sulla cosa venduta passa grazie ad un atto successivo alla vendita ed astratto (privo di causa): l'Uebergabe (consegna) per i beni mobili, l'Auflassung (iscrizione negli appositi registri) per i beni immobili.
Il sistema tedesco, per via della circolazione dei modelli a livello planetario, ha riscontrato una certa fortuna, ed è stato recepito anche da altri ordinamenti, anche da quello Vietnamita (il modello tedesco, per via di una certa continuità, è stato recepito in parte dalle basi di legislazione civile dell'ex URSS, di qui è stato recepito dai vietnamiti allorché nel 1999 hanno redatto un codice civile).

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