Il risarcimento del danno, Italia e Inghilterra
Con riferimento a questo istituto, troviamo una serie di particolarità oltremanica estremamente interessanti.
Il risarcimento del danno è uno strumento che dovrebbe avere prima di tutto funzioni di tipo compensatorio, cioè dovrebbe servire per mettere il creditore nella posizione in cui sarebbe stato qualora il contratto fosse stato regolarmente adempiuto.
Anche i giuristi italiani hanno in mente questo obiettivo, poiché nell'ipotesi di inadempimento il creditore ha diritto di vedersi risarcito il danno derivante dall'inadempimento, e si dice che il rimedio è di consistenza pari all'interesse positivo.
I giudici inglesi tendono ad utilizzare in realtà il risarcimento del danno alla stregua di punizione per la parte inadempiente, non solo come strumento compensatorio per tutelare il creditore (punitive damages). Questo atteggiamento dei giudici inglesi si sostanzia lungo due direttrici:
da un lato con riferimento al quantum che viene liquidato a titolo di risarcimento, se ci spostiamo oltreoceano le cose diventano particolarmente evidenti: di fronte a danni contenuti ma ad un comportamento del debitore particolarmente riprovevole i giudici americani emettono una condanna a risarcimento dei danni costituiti da punitive damages di entità enorme rispetto al danno realmente patito. Questo rimedio negli USA è molto usato per la responsabilità extracontrattuale. Un caso famoso è la condanna di una casa produttrice di sigarette per fatto illecito nei confronti di un soggetto che fumando si era ammalato di tumore al polmone. La condanna è stata elevatissima, perché da un lato c'era il danno effettivamente apportato al soggetto, e dall'altro la corte americana nell'ottica di punire per un comportamento del produttore che non aveva avvisato su quali potevano essere gli effetti del fumo condannò ad un risarcimento di punitive damages molto elevato.
Tornando in Inghilterra, la seconda direttrice è la seguente: i giudici inglesi, a differenza di quanto accade in Italia, anche nell'ipotesi di inadempimento contrattuale tendono a condannare il soggetto inadempiente non solo al danno economico effettivamente creato, ma anche al risarcimento dei danni morali. Questa è una differenza rilevante con il nostro ordinamento giuridico: in Italia è possibile il risarcimento dei danni patrimoniali, ma solo nei casi ammessi dalla legge il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno morale
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Giovannini
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- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
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