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Le ocndizioni dello scioglimento del contratto


L'inadempimento contrattuale grave comporta risoluzione per scioglimento del contratto, che prende piede dal momento in cui la causa di risoluzione è venuta a prodursi. Una regola molto simile a quella che troviamo in diritto italiano con riferimento ai contratti di durata: qualora due soggetti stipulino un contratto di durata e ad un certo punto uno dei due non esegua la propria prestazione, commettendo un inadempimento essenziale, il contratto si risolve solo a partire dal momento dell'inadempimento, non coinvolge le eventuali prestazioni avvenute prima del suo verificarsi, pertanto non sono dovute restituzioni per queste prestazioni.
Stesso discorso vale in Inghilterra, dover però una particolare terminologia impone delle cautele: gli inglesi usano un termine generico (rescission) per indicare tanto la risoluzione per inadempimento quanto l'invalidità del contract derivante dalla presenza di un vizio della volontà (il contratto in Inghilterra è affare delle parti, è valido in base al principio dell'autonomia contrattuale qualunque sia il suo contenuto, l'ordinamento giuridico però interviene quando una parte conclude un contratto manifestando una volontà viziata).
Anche in Italia il contratto affetto da vizio della volontà è invalido (errore, dolo, violenza), il codice civile italiano aggiunge un'ulteriore ipotesi di vizio della volontà, utilizzando un rimedio diverso dall'annullamento: l'azione di rescissione per il contratto concluso in stato di bisogno (perchè la parte in bisogno è, tutto sommato, soggetta ad una coazione).
In Inghilterra, come in Italia, il contratto frutto di un vizio della volontà è invalido, non produce effetti (o meglio: produce effetti che possono essere messi nel nulla con efficacia dal momento in cui si è verificata la causa di invalidità).
Nel caso di errore, il contratto è invalido dal momento in cui l'errore viene scoperto. L'invalidazione per difetto di volontà ha invece effetto dal momento della conclusione del contratto, perché il soggetto ha espresso un consenso difettoso.
Gli inglesi anche con riferimento a queste ipotesi parlano di rescission, termine che copre il venir meno di un rapporto contrattuale con modalità diverse: errore, vizio della volontà, inadempimento.
Il creditore vittima dell'inadempimento subisce un pregiudizio patrimoniale, dei danni. Il diritto inglese forgia una serie di rimedi finalizzati a riparare il pregiudizio subito dal creditore.
Per la common law, il creditore ha diritto al risarcimento dei danni, oltre alla risoluzione del contratto qualora si tratti di inadempimento essenziale. Accanto all'azione di risarcimento dei danni vi è l'azione di quantum meruit, che ha però un raggio di applicazione più limitato.
Accanto ai rimedi di common law esistono una serie di rimedi d'equity: l'esecuzione in forma specifica e l'injunction, ovvero l'ordine di rispettare un'obbligazione quando questa abbia contenuto negativo.

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