La regola applicata al commercio internazionale
La regola in questione oggi, specie con riferimento al commercio internazionale, causa frequentemente grossi problemi: è facile che ci siano proposte e controproposte per un periodo piuttosto prolungato nel corso delle negoziazioni. Può accadere che una parte proponga all'altra la stipulazione di un contratto, dicendo le proprie condizioni, e la controparte ribatta dicendo di accettare, ma alle proprie condizioni, che sono diverse. Spesso le parti vanno avanti con questo “botta e risposta” per un po' di tempo, e alla fine una parte prende l'iniziativa di inviare all'altra la merce. Sorge una controversia, ed emerge il problema della disciplina applicabile. Bisogna ricostruire la vicenda per vedere qual è la parte che ha fatto la last proposal, e quale l'ha accettata. Questa vicenda va sotto il nome di battle of forms, termine tecnico con il quale si indica la problematica che emerge da questo tipo di trattative.
Se da un lato il consenso implica l'accordo sui dati fondamentali del contratto, quando di fronte alla proposta l'oblato contropropone una piccola modifica, magari anche suplettiva di una dimenticanza del proponente, in applicazione della mirror image rule quell'accettazione integrata da una piccola aggiunta rappresenta una controproposta. Ma le esigenze del commercio internazionale hanno determinato nuove tendenze volte a circostanziare le ipotesi in cui una piccola modifica comporta il rifiuto della proposta originaria ed una controproposta.
Le novità legislative
Queste nuove tendenze sono recentemente precipitate in due “novelle” legislative:
il codice civile dei Paesi Bassi, recentemente riformato (1998): il
vecchio codice civile prevedeva la regola della specularità, oggi per
venire incontro alle esigenze del commercio internazionale il nuovo
articolo 226 prevede che l'accettazione che contenga deroghe su punti
minori vale come accettazione, ed il contratto si perfeziona sulla base
di queste a meno che il proponente non obietti tempestivamente. Non si
ha quindi controproposta
la stessa regola la ritroviamo nella Convenzione di Vienna, che è una
legislazione uniforme volta a disciplinare il contratto di vendita
internazionale di merci. All'art. 19 si stabilisce che una risposta
volta ad essere un'accettazione che contenga clausole aggiuntive o
difformi che non alterino sostanzialmente i termini della proposta vale
come accettazione, a meno che il proponente non si opponga
tempestivamente.
Continua a leggere:
- Successivo: Caratteristiche dell'accettazione in Inghilterra
- Precedente: Il caso Hyde v. Wrench
Dettagli appunto:
-
Autore:
Elisa Giovannini
[Visita la sua tesi: "La liberalizzazione del mercato tessile internazionale: una nuova sfida per il distretto di Biella"]
[Visita la sua tesi: "Stato e libero mercato: gli effetti dei dazi e delle concessioni fiscali sul commercio internazionale dei beni agricoli"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
Altri appunti correlati:
- Diritto Privato
- Psicologia Giuridica
- Fonti del Diritto
- Storia del Diritto Romano
- Diritto commerciale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La vendita a condizione C.I.F. nella giurisprudenza di Common Law
- Il fenomeno simulatorio: aspetti civilistici alla luce della recente Giurisprudenza
- La condotta antisindacale nelle pubbliche amministrazioni
- L'interpretazione autentica nella giurisprudenza costituzionale recente
- La multiproprietà. Individuazione del diritto dell'acquirente attraverso l'analisi comparativa di due modelli contrattuali per l'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.