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Caratteristiche del trespass


Il trespass
Le soluzioni prima illustrate con il passare del tempo cominciano a dimostrarsi sempre più inadeguate alla realtà in forte evoluzione. Soprattutto, queste soluzioni non erano in grado di garantire certezza nei rapporti commerciali, perché troppe ipotesi rimanevano sfornite di tutela.
Ecco allora che l'inefficacia innesca un'evoluzione che porterà all'affermazione della nozione generale di contract.
Evoluzione che però prende le mosse da un'altra azione, che ha come quelle prima illustrate carattere di tipo extracontrattuale: l'azione di trespass, da “to pass beyond”, cioè oltrepassare i confini della sfera giuridica altrui.
Era una caratteristica figura di illecito che ricorre quando viene violato il diritto personale all'integrità fisica oppure la libertà di movimento di un soggetto. In questo caso abbiamo il trespass to person.
E' un'azione che entra in gioco quando un soggetto commette un fatto illecito: l'invasione della sfera giuridica altrui. Il trespass può concretarsi nella violazione di un diritto personale (la lesione della libertà fisica o della libertà di movimento).
Abbiamo trespass anche quando un soggetto viola il diritto patrimoniale di un altro soggetto a godere liberamente di un suo bene. Ad esempio chi occupa un bene immobile che non è suo commette un trespass (trespass to land se l'atto illecito ha ad oggetto un bene immobile, trespass to chattle se si tratta di un illecito avente ad oggetto un bene mobile).
In Italia, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, parliamo di fatto illecito (cioé qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad un altro un danno ingiusto) attraverso una definizione estremamente generale, tanto che poi la giurisprudenza ha dovuto individuare quali erano in concreto i fatti illeciti: il codice civile infatti parla di danno ingiusto, ma non chiarisce quando il danno sia ingiusto.
La lesione di un diritto soggettivo relativo configurava quindi o meno un danno ingiusto? Oggi la soluzione è pacifica: chi ferisce il debitore è responsabile nei confronti del creditore per il danno che ciò gli ha cagionato, tuttavia tale soluzione si è formata nella giurisprudenza in un determinato periodo di tempo (le sentenze del Torino calcio, prima menzionate).
Al di là di queste regole specifiche, nel codice civile leggiamo una regola generale. In Inghilterra non c'è una regola generale, ci sono tante regole specifiche che disciplinano singoli illeciti (torts).
Uno di questi torts è il trespass, che è la chiave di volta della configurazione della nozione generale di contratto. A partire infatti dalla prima metà del 1300 i giuristi inglesi cominciano ad applicare l'azione di trespass nell'ipotesi di danno derivante dall'inosservanza, dalla violazione di un impegno assunto convenzionalmente. Sul punto c'è un caso famosissimo: il case Humberry Ferry del 1348.

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