Diritto di referendum e trasferimento dei dirigenti sindacali
ART.21: DIRITTO DI REFERENDUM
Al di fuori dell’orario di lavoro, congiuntamente dalle RSA, su materie dell’attività sindacale. Comunque lecito anche se fatto da gruppi di lavoratori qualsiasi, fuori dell’orario di lavoro. O anche nell’orario di lavoro, scioperando.
Ma in questi casi il datore non è tenuto a nessuna collaborazione attiva, come il mettere a disposizione locali o urne.
Il datore non può comunque impedirlo.
Le materie sono come per l’assemblea. Solo di recente viene usato di più il referendum, per la valutazione delle piattaforme contrattuali.
Il referendum è comunque consultivo, cioè se es. negativo, la piattaforma può cmq essere firmata dal sindacato. Quindi il referendum non è vincolante.
ART.22: IL TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI SINDACALI
Riguarda i dirigenti che usufruiscono dei permessi sindacali. Non possono essere trasferiti o mandati in missioni troppo lunghe. Non si può neanche trasferire tutto il reparto tranne il dirigente. Tutto ciò può essere disposto solo con nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
La tutela va anche al dirigente decaduto ma al quale il datore abbia concesso permessi sindacali o lo abbia riconosciuto come interlocutore sindacale.
I dirigenti sindacali vanno comunicati al datore per produrre efficacia (art.1334 cod.civ.)
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Dettagli appunto:
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Autore:
Barbara Pavoni
[Visita la sua tesi: "L'evoluzione della valutazione nel pubblico impiego"]
- Università: Università Politecnica delle Marche
- Facoltà: Economia
- Titolo del libro: Diritto sindacale
- Autore del libro: Galantino
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2009
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