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Titolo II dello Statuto dei lavoratori. Art. 19 e 20: diritto di assemblea


IL TITOLO 3° -  L’ART. 19

Il titolo 2° garantisce diritti generali alle organizzazioni sindacali.
Il titolo 3° garantisce diritti aggiuntivi alle organizzazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati all’unità produttiva.

Le caratteristiche del soggetto collettivo possono essere:
con forma associativa o no, elettiva o no, con voto segreto o palese, su scheda bianca o con liste.


Ma i requisiti espressamente richiesti sono che:
La RSA venga costituita ad iniziativa dei lavoratori dell’unità produttiva (ma anche costituita da organizzazioni sindacali che però abbiano stabilito collegamenti o intese coi lavoratori). E’ possibile anche ad opera di un solo lavoratore.
La RSA venga costituita nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Non basta la semplice adesione ma si deve partecipare al processo di formazione del contratto.
Sono comunque compresi i contratti di tipo gestionale, o integrativo, aziendali.

Le RSA non sono associazioni che possono agire in giudizio per il tramite del loro presidente ma sono organi del sindacato, con potere di rappresentanza collegiale.

ART. 20:  IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

Chi è titolare del diritto di assemblea e chi ha potere di convocarla:
Titolarità del diritto: i lavoratori
Potere di convocarla: la RSA  
Se la convocano i lavoratori va bene (libertà di pensiero) ma fuori orario di lavoro e fuori dell’unità produttiva, oppure nell’orario e nell’unità, scioperando.

Soggetti legittimati a partecipare: non il datore a meno che sia invitato. Lo stesso riguardo al dirigente d’impresa.
Se invitati, partecipano i dirigenti esterni del sindacato, purché i nomi siano stati comunicati al datore.
Possono partecipare gli scioperanti, i sospesi, i cassintegrati.

Oggetto: materie di interesse sindacale e del lavoro. Non restrittiva, anche politiche.

Modalità di svolgimento: Può riguardale la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
I contratti collettivi possono regolamentare questo diritto: es. onere del preavviso, comunicazione OdG, orari compatibili con esigenze produttive, comandate per produzioni a ciclo continuo. Nulle le clausole che escludono assemblee durante l’orario di lavoro.

Locali per lo svolgimento: Se il datore ha locali, li presta, ma solo se idonei. Se il datore non li fornisce i lavoratori scelgono, sempre senza compromettere interessi del datore, che non può rifiutarsi. I lavoratori possono anche convocare in un luogo diverso dall’impresa, sempre retribuito.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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