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Forme di lotta sindacale con offerta della prestazione. Boicottaggio


Rallentamento concertato o sciopero del rendimento: ritmo lento. Può essere sanzionato come inadempimento.
Non collaborazione: attenersi strettamente agli obblighi contrattuali. Se le prestazioni venivano di solito rese, si considerano comprese nel contratto e quindi inadempimento anche se difficile da definire.
Sciopero delle mansioni: si svolgono solo alcuni compiti. Se le mansioni sono contrattuali illegittimo.
Ostruzionismo: applicazione pedantesca dei regolamenti. Se è prevista discrezionalità nello svolgimento, abuso di potere.

Non c’è astensione dal lavoro quindi non sono tutelati dall’art.40 Cost.

Il boicottaggio

Si inducono una o più persone a non stipulare patti di lavoro, a non fornire materie o strumenti di lavoro, a non acquistare. Controversa la legittimità: è comportamento illegittimo (art.507 c.p.) ma salvo il diritto a manifestare il pensiero (art.21 Cost).

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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