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Libertà sindacale. Principio costituzionale e normativa comunitaria


LA LIBERTA’ SINDACALE

Il principio costituzionale
Il sistema di diritto sindacale poggia sull’art.39 della Costituzione che stabilisce che “l’organizzazione sindacale è libera”.
Al contrario del periodo fascista dove i sindacati erano inquadrate nello Stato, controllate pesantemente, senza vera libertà per i soggetti.
Ora invece la facoltà di tutelare gli interessi dei lavoratori spetta agli stessi.
L’art.39 inibisce quindi allo Stato di diminuire la libertà di organizzarsi.
Così pure ai datori di lavoro.

Confrontando l’art.18 (libertà di riunirsi in associazioni) con il 39, si vede che il 18 è generico (ci si può associare quando non si persegua fini vietati dalla legge) mentre il 39 è specifico e quindi si prevede il sindacato con legge Costituzionale quindi non derogabile da legge ordinaria. Anche il termine organizzazione e non associazione è più ampio (es. consigli di fabbrica o RSU). Comunque anche il singolo individuo che fa proselitismo per il sindacato è incluso.

La normativa comunitaria
La Carta dei diritti fondamentali di Nizza 07/12/2000 prevede la libertà sindacale, il diritto dei lavoratori all’informazione e consultazione nell’ambito dell’impresa ed il diritto di negoziazione ed azione collettiva (anche sciopero).
Ma la parola “sindacale” è solo un esempio di associazione e la Carta pur se solenne è una dichiarazione politica di Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo.
Certo può condizionare la Corte di Giustizia di Lussemburgo ma sarebbe stato meglio includerla nei trattati. Intanto è esclusa la competenza normativa della libertà sindacale ed il diritto di sciopero.
L’unica competenza è quella su “rapp.za e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro” che il Consiglio può esercitare all’unanimità.
E’ stato istituito il Comitato Economico e Sociale con funzioni consultive e rappresentative delle parti sociali.

Nel diritto comunitario quindi il percorso interpretativo è difficile e contrario al principio di sussidiarietà.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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