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Le Carte sovranazionali e la disciplina della libertà di religione


La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 10 Dicembre del 1948, per quanto di altissimo valore simbolico, non è produttiva di effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri delle Nazioni Unite.
Tuttavia essa ha una rilevante importanza politica.
In particolare, l’art. 18 della Dichiarazione afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Successivi alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sono sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili, economici, sociali e culturali sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati rispettivamente il 16 e il 19 Dicembre 1966.
Il primo “Patto” contiene, quanto alla libertà religiosa, due disposizioni particolari: con la prima (art. 2) gli Stati firmatari si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati saranno esercitati senza discriminazione alcuna (anche di religione); con la seconda (art. 13) è sancita la libertà dei genitori (e tutori legali) “di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni”.
Il secondo “Patto”, invece, all’art. 18 prevede in particolare:
- il diritto di ogni individuo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- l’esclusione di costrizioni che possono menomare la libertà di avere o adottare una religione o un determinato credo.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali;
l’impegno degli Stati firmatari a rispettare, nei rispettivi ordinamenti, la libertà dei genitori e dei tutori legali nel curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità delle proprie convinzioni

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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