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L’art. 19 cost.: la libertà religiosa


“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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