Skip to content

La giurisprudenza in materia di protezione dei dati personali religiosi


Il Codice del 2003 ha predisposto un ampio ed articolato sistema di tutela per i diritti da esso riconosciuti: per via amministrativa, per vie alternative alla giurisdizionale (con ricorso al Garante) e per via giurisdizionale.
A fronte di una richiesta di cancellazione di un atto di battesimo dai registi, il Garante ha ritenuto sufficiente la semplice annotazione nel registro della richiesta dell’interessato, sulla base di tre argomentazioni:
- la storicità del dato: la Chiesa non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l’ha riguardata considerandolo come mai avvenuto;
- il rispetto dell’autonomia confessionale: i registri dei battezzati fanno parte dei registri ufficiali della Chiesa cattolica, la loro corretta e diligente conservazione rientra tra le attività istituzionali della Chiesa; pertanto la conservazione di tale dato rientra pienamente nello spazio di autonomia garantito alla Chiesa;
- la mera rilevanza interna all’ordinamento confessionale: lo Stato non è legittimato ad intervenire e d’altro canto, la Chiesa non può considerare ad essa appartenente un soggetto che esprima la volontà di distaccarsene, pertanto se il dato non verrà utilizzato ulteriormente ma semplicemente conservato, il diritto del ricorrente a vedere correttamente rappresentata la sua immagine non potrà dirsi violato.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.