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Il concetto di diritto ecclesiastico


Il diritto ecclesiastico costituisce quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina il fenomeno religioso.
Esso va distinto dal diritto canonico che è il complesso delle norme poste e fatte valere dalla Chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone.
Il diritto ecclesiastico è invece costituito da un complesso di norme poste dallo Stato e, oggi, anche dalle Regioni, dall’Unione Europea e dalla Comunità internazionale.
Da una concezione che vedeva il diritto ecclesiastico come insieme di norme che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa (intesi come rapporti tra vertici, ossia tra Sovrano e Pontefice, rapporti in cui la religione era considerata essenzialmente come strumento per regnare, perché essa era la base del potere del Principe) si è passati, con l’avvento dello Stato democratico, ad una diversa visione della materia, condizionata dal nuovo ruolo dello Stato che tende a soddisfare i bisogni dei cittadini.
Tra questi vi è il bisogno del sacro.
La Costituzione repubblicana ha tenuto conto di queste esigenze spirituali ed ha dettato alcune disposizioni che colgono l’espressione del sentimento religioso nella sua dimensione individuale e associata.
Le disposizioni che vengono in considerazione sono quelle contenute negli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 cost., che vanno legate anche all’art. 117 cost. nella attuale versione.
Esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso, sia del singolo sia dei gruppi o collettività.
La tendenza degli Stati a disciplinare con norme ogni momento della vita dell’uomo fa sorgere spesso dei conflitti di lealtà nel cittadino, che si trova a domandarsi a quale norma deve obbedire: a quella dello Stato o a quelle della confessione.
A partire dagli anni ’80, istituzioni e forze religiose hanno elevato una sfida culturale, sociale, politica, mettendo in discussione la pretesa neutralità dello Stato sui valori fondamentali e ribaltando la tradizionale distinzione tra etica pubblica ed etica privata.
Di qui la tendenza a proclamare la necessità di far coincidere i valori di una determinata credenza religiosa con i principi e i valori su cui si fonda l’ordinamento giuridico dello Stato.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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