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Fonti del diritto ecclesiastico italiano: norme statali di origine unilaterali e norme di origine bilaterale


Il diritto ecclesiastico, sotto il profilo temporale, è costituito da successive stratificazioni normative: i Patti Lateranensi del 1929; la legge sui culti ammessi 1159/29; la Costituzione repubblicana del 1948; il nuovo Accordo tra Stato e Santa Sede del 1984; la normativa da esso derivata; le intese con le confessioni acattoliche; la nuova legislazione unilaterale dello Stato.
Sotto il profilo gerarchico, le fonti appartengono a gradi diversi della produzioni normativa: le norme costituzionali con efficacia prevalente rispetto alle leggi ordinarie.
Quanto all’origine: il sistema è costituito sia dalla produzione normativa unilaterale dello Stato, sia dalla produzione normativa di origine bilaterale, per regolare i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni.
La Costituzione repubblicana, agli artt. 72 cost. e 83 cost., ha introdotto il principio della negoziazione legislativa o della bilateralità pattizia, in forza del quale si hanno fonti di produzione bilaterale.
Tali norme “concordate” sono rese efficaci nell’ordinamento italiano da una legge unilaterale dello Stato.
Per queste leggi di origine bilaterale è stato stabilito un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e Chiesa o tra Stato e Confessione, che il Parlamento può solo approvare o respingere e non emendare.
A questo tipo di leggi appartengono la legge di esecuzione dei Patti Lateranensi 810/29 (oggi vigente solo relativamente al Trattato del 1929) e quella di esecuzione dell’Accordo del 1984 121/85.
Le leggi che hanno dato esecuzione agli accordi con la Chiesa non sono state costituzionalizzate; ma esse, ove presentino contrasti con le norme costituzionali, resistono, secondo la Corte Costituzionale, alle stesse norme costituzionali, ma non ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile rispetto alle norme pattizie il referendum abrogativo, in conseguenza della copertura costituzionale loro attribuita.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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