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Il diritto d’azione: l’art. 241-2 cost.


L’art. 241 cost. garantisce il diritto d’azione, configurando tale diritto sia con riferimento alla tutela di diritti soggettivi, che con riferimento alla tutela di interessi legittimi.
La norma costituzionale ha posto una serie di vincoli e di problemi, in particolare:
a. è di rango costituzionale il principio secondo cui la tutela giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione è articolata in tutela dei diritti soggettivi e in tutela degli interessi legittimi;
b. la collocazione, sullo stesso piano, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ha fatto sorgere la convinzione che la Costituzione sancisse una certa interpretazione dell’interesse legittimo, da intendersi come posizione qualificata di carattere sostanziale, proprio perché anche il diritto soggettivo è tipicamente posizione di carattere sostanziale.
La norma, però, afferma il principio della completezza della tutela e non la natura (sostanziale, anziché processuale) dell’interesse legittimo.
L’interpretazione dell’interesse legittimo come posizione di carattere sostanziale va condivisa, ma non è imposta dalla norma costituzionale.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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