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Interessi legittimi e interessi semplici


Dal novero delle posizioni soggettive istituzionalmente garantite nel nostro ordinamento rimangono estranei i c.d. interessi semplici.
In genere essi vengono individuati in via negativa: corrispondono agli interessi che non assurgono né al livello dei diritti soggettivi, né al livello degli interessi legittimi.
Fra essi la giurisprudenza include, in genere, gli interessi dei cittadini rispetto alle modalità di un servizio pubblico reso alla collettività.
Interessi del genere possono avere anche una consistenza rilevante, soprattutto dal punto di vista economico e sociale; eppure la loro distinzione dagli interessi legittimi comporta l’esclusione di una loro tutela giurisdizionale.
La tutela degli interessi semplici è prevista solo in casi eccezionali, da disposizioni che hanno una portata tassativa (per esempio, le azioni popolari).
La discussione ha riguardato gli interessi c.d. collettivi o di categoria, con riferimento alla possibilità che essi possano configurarsi come interessi legittimi delle associazioni o degli altri enti che rappresentano la collettività o la categoria.
Considerare l’interesse di categoria come un interesse legittimo che l’associazione di categoria faccia valere come proprio sembrava incompatibile con il carattere “soggettivo” (o personale) dell’interesse legittimo.
La giurisprudenza amministrativa ha cercato di valorizzare il rilievo, anche costituzionale, del momento associativo e ha riconosciuto in capo a queste associazioni la titolarità dell’interesse di categoria.
La discussione più accesa ha riguardato, però, gli interessi diffusi, che corrispondono all’interesse generale dei cittadini a certi beni comuni, come l’ambiente.
Oggi alcune disposizioni speciali ammettono la tutela di determinati interessi diffusi, demandandola però non al singolo cittadino interessato, bensì a particolari associazioni.
In questi casi, però, l’intervento legislativo non ha reso l’associazione titolare di un interesse legittimo rispetto alle vicende del bene, ma ha operato solo sul piano processuale, attribuendo all’associazione una particolare legittimazione.
Sia nel caso degli interessi collettivi che nel caso degli interessi diffusi emerge comunque la rilevanza riconosciuta a determinate associazioni ai fini della legittimazione a ricorrere.
I modelli, però, non sono identici.
In particolare, nel caso dell’interesse collettivo la legittimazione è riconosciuta all’associazione che rappresenta la collettività o la categoria dei cittadini interessati e si cumula con quella del singolo cittadino interessato: è una legittimazione “aggiuntiva”,
Invece nel caso dell’interesse diffuso la legittimazione dell’associazione non è fungibile con quella del cittadino, perché l’interesse diffuso non può essere fatto valere in quanto tale in sede giurisdizionale dal singolo.
Si tenga presente inoltre che, nel nostro ordinamento, la tutela degli interessi legittimi è assicurata con riferimento ai vizi di legittimità e solo raramente è ammessa con riferimento ai vizi di merito.
Nelle ipotesi in cui non sia prevista una tutela in sede giurisdizionale o in via amministrativa per i vizi di merito, non si può affermare che il cittadino, rispetto ai vizi di merito, sia carente di interesse legittimo: è titolare di un interesse legittimo che però è privo di una tutela rispetto a quei vizi.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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