Skip to content

La figura del giudice: principi costituzionali


La Costituzione considera come valori essenziali l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà del giudice.
L’imparzialità e la terzietà del giudice sono considerate dall’art. 1112 cost. e ineriscono direttamente all’esercizio della giurisdizione: il giudice deve decidere senza essere condizionato dalle parti (“imparzialità”) e in una situazione di indifferenza ed equidistanza rispetto agli interessi di cui esse siano portatrici (“terzietà”).
Si tratta di principi che costituiscono uno dei nuclei del c.d. giusto processo.
L’indipendenza del giudice, invece, inerisce alla relazione dell’organo giurisdizionale con soggetti estranei al rapporto processuale, che potrebbero influire sulle sue decisioni: si tratta del Governo e del potere politico in generale.
Nella Carta costituzionale riceve particolare considerazione l’indipendenza del giudice ordinario.
Però l’indipendenza del giudice non è una caratteristica solo del giudice ordinario, ma è essenziale per l’esercizio di ogni funzione giurisdizionale e vale pertanto anche per il giudice amministrativo e per gli altri giudici speciali.
Il criterio per la distinzione fra giudice ordinario e giudice speciale non è costituito dall’indipendenza o meno del giudice rispetto al potere politico, ma è solo l’appartenenza o meno del giudice all’ordine giudiziario.
L’importanza di questo modello non è sempre stata percepita appieno dal legislatore, in particolare in tema di reclutamento dei componenti del Consiglio di Stato, ove si prevede ancora che una parte dei Consiglieri sia nominata direttamente dal Governo in assenza di qualsiasi procedimento di selezione.
Il principio costituzionale dell’indipendenza del giudice ha avuto un ruolo fondamentale nell’assetto della giustizia amministrativa, determinando la soppressione di quasi tutte le giurisdizioni amministrative speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti: Consigli di prefettura, per il fatto che alcuni componenti del collegio giudicante erano per legge funzionari statali; Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; Sezioni per il contenzioso elettorale, perché i componenti di esse erano in parte funzionari statali e in parte giudici designati da organi amministrativi, con la possibilità di riconferma alla scadenza dell’incarico).
I giudici amministrativi non sono soggetti al Consiglio Superiore della Magistratura, che è organo di autogoverno dei soli magistrati ordinari.
Presso il Consiglio di Stato è istituito un apposito organo di autogoverno dei giudici amministrativi: il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
L’introduzione nel 1999 del principio del giusto processo ha dato nuovo vigore al dibattito sull’attuazione dei principi di indipendenza, imparzialità e terzietà nella giurisdizione amministrativa.
La discussione non si è ancora spenta e verte particolarmente sulla contiguità, nel Consiglio di Stato, di funzioni giurisdizionali e di funzioni consultive e sulla prassi dei Governi di assegnare a consiglieri di Stato incarichi di stretta collaborazione con autorità politiche.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.