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Il Commissario ad acta


Secondo alcuni il Commissario ad acta dovrebbe essere considerato come un organo straordinario dell’Amministrazione: la sua nomina comporterebbe la sostituzione, agli organi amministrativi ordinariamente competenti, di un organo straordinario, competente solo per l’esecuzione di quella sentenza.
Ma proprio perché organo straordinario dell’Amministrazione, i suoi atti dovrebbero essere impugnati davanti al giudice amministrativo secondo le regole generali e ciò espone al rischio che il giudizio di ottemperanza rappresenti solo la frazione di un contenzioso teoricamente infinito.
In giurisprudenza sembra prevalere la tesi che il Commissario operi come ausiliario del giudice in un ruolo non molto diverso da quello del consulente o dell’esperto nel processo civile.
I suoi atti non sono atti giudiziari, ma vanno comunque inquadrati nelle vicende del giudizio di esecuzione.
Di conseguenza, nei confronti di tali atti la tutela dovrebbe essere svolta nell’ambito dello stesso giudizio di esecuzione.
Non mancato, però, anche indirizzi diversi, come quello che propone di distinguere l’attività del Commissario fra esecuzione di precetti puntuali fissati nella sentenza e adempimenti ulteriori: nel primo caso l’attività sarebbe soggetta alla verifica del giudice dell’ottemperanza, nel secondo caso dovrebbe essere considerata come una ordinaria attività amministrativa.
Nelle vertenze risarcitorie assegnate al giudice amministrativo, nel caso di accoglimento del ricorso la sentenza può limitarsi a fissare i criteri per il risarcimento, demandando all’amministrazione di proporre, sulla base di questi criteri, un’offerta alla parte vittoriosa.
Se l’offerta non viene accolta, la determinazione del danno può essere richiesta dalla parte interessata al giudice “con il ricorso di ottemperanza”.
Anche se è richiamato il giudizio di ottemperanza la situazione è diversa: in questo caso non si tratta dell’esecuzione della sentenza, ma si tratta della decisione completa sulla domanda proposta nel ricorso originario,
In deroga al principio che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, al ricorrente che ha chiesto il risarcimento dei danni, il giudice si limita a pronunciare una sentenza circoscritta alla fissazione dei “criteri”.
Inoltre la previsione del giudizio di ottemperanza, che sottende l’intervento del Commissario ad acta, rischia di indebolire le garanzie processuali: il Commissario non è un soggetto per il quale valgono i requisiti di indipendenza che sono richiesti per un giudice, tant’è vero che normalmente viene scelto nei ruoli dell’Amministrazione.
Caratteri particolari ha invece l’intervento del Commissario ad acta nel giudizio sul silenzio.
In questo caso la legge non richiama le disposizioni sul giudizio di ottemperanza; l’intervento del Commissario si svolge non tanto ai fini della esecuzione di una sentenza (la sentenza potrebbe limitarsi ad ordinare all’Amministrazione di provvedere), ma comporta la sostituzione di un’Amministrazione rimasta inerte.
La peculiarità dell’intervento del Commissario nel caso del “silenzio” trova conferma nella specialità della procedura: non si applicano le norme sullo svolgimento del giudizio di ottemperanza e la giurisprudenza sottolinea che la nomina del Commissario non interviene in un giudizio di esecuzione, ma interviene nella seconda “fase” di un giudizio unitario sul “silenzio”.
La peculiarità trova inoltre conferma nel fatto che la nomina del Commissario non è in alternativa a un intervento diretto del giudice e che il ruolo di quest’ultimo sembra esaurirsi con la nomina del Commissario, senza che sia prevista la permanenza di poteri di vigilanza e di intervento rispetto al suo operato.
La figura del Commissario, nel caso del silenzio, sembra pertanto corrispondere piuttosto a quella di un organo straordinario dell’Amministrazione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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