Il giudizio di ottemperanza
Rispetto alle sentenze del giudice civile, l’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione comporta prevalentemente l’adozione di meri atti, che concretino i comportamenti materiali necessari per l’esecuzione della sentenza; l’interferenza rispetto alla funzione amministrativa appare statisticamente minore.
Invece, rispetto a sentenza del giudice amministrativo, l’esecuzione del giudicato richiede spesso l’adozione di atti corrispondenti a provvedimenti amministrativi.
L’esecuzione della sentenza, in questi casi, coinvolge più direttamente il potere amministrativo.
Per il caso di inesecuzione del giudicato è previsto il ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo.
Si è già accennato al fatto che tale rimedio, previsto dalla legge Crispi per il caso di inesecuzione di una sentenza civile, sia stato esteso dalla giurisprudenza all’ipotesi di inesecuzione di una sentenza del giudice amministrativo.
Si è anche già accennato al fatto che il ricorso per l’ottemperanza è ammesso dalla giurisprudenza, sulla base di una interpretazione molto discutibile, solo se la sentenza da eseguire sia passata in giudicato.
Col ricorso per l’ottemperanza si introduce un giudizio che realizza la sua utilità attraverso un intervento di ordine sostitutivo rispetto all’Amministrazione rimasta inadempiente: il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, esercita una giurisdizione estesa al merito che consentirebbe al giudice amministrativo di sostituirsi, direttamente o attraverso un Commissario da esso eventualmente nominato (c.d. Commissario ad acta), agli organi amministrativi inadempienti.
In questo giudizio nessun limite “interno” della giurisdizione amministrativa potrebbe essere opposto a garanzia dell’Amministrazione.
Il giudice per l’ottemperanza avrebbe la capacità di esercitare tutti i poteri di valutazione e di scelta demandati all’Amministrazione attiva.
Spesso il giudice amministrativo, adito con ricorso per l’ottemperanza, non provvede direttamente ad adottare le misure di competenza dell’Amministrazione rimasta inadempiente, ma ricorre al Commissario ad acta, scelto tra funzionari anche di altra Amministrazione, perché assuma tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione al giudicato.
Una volta nominato il Commissario, il giudice amministrativo esercita poteri di vigilanza anche d’ufficio sull’operato del Commissario e a giudice vanno rivolte eventuali contestazioni circa tale operato.
Molto opportunamente alcuni giudici amministrativi, quando il Commissario comunica di aver completato la sua attività, fissano un’udienza per verificare che la sentenza sia stata correttamente eseguita.
L’esecuzione del giudicato può richiedere diversi ordini di valutazioni, che non sono necessariamente già assorbiti dalla sentenza da eseguire.
In questi casi, quindi, l’attività del Commissario o direttamente del giudice dell’ottemperanza non è meramente attuativa di quanto disposto nella sentenza.
Per provvedere sono necessarie ulteriori valutazioni e, pertanto, è necessario elaborare altre regole.
Secondo alcune interpretazioni il giudizio di ottemperanza presenterebbe profili compositi, perché nel giudizio confluirebbero profili propri dell’attività di cognizione oltre che quelli tipici dell’esecuzione.
Esecuzione è attuazione di una regola; là dove non è stata già definita una regola, non vi può essere giudizio di esecuzione e si rientra nell’ordinaria attività di cognizione.
Sono state proposte varie interpretazioni del giudizio di ottemperanza e della figura del Commissario ad acta: dal dibattito in corso emerge la ricerca difficile di un equilibrio nel giudizio di ottemperanza che sia rispettoso del rapporto istituzionale fra Amministrazione e potere giurisdizionale e, quindi, tale da assicurare la garanzia del diritto di azione del cittadino senza però compromettere l’esigenza di riservare all’Amministrazione certi ordini di valutazioni.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo II, a.a 2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di giustizia amministrativa
- Autore del libro: Aldo Travi
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