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L’opposizione di terzo nel giudizio amministrativo


L’istituto dell’opposizione di terzo non è contemplato nelle leggi sul processo amministrativo e la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva desunto da questo silenzio che nel processo amministrativo esso non fosse ammesso.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della non previsione dell’opposizione di terzo ordinaria tra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato e delle sentenze del Tar divenute giudicato.
La sentenza della Corte Costituzionale ha pertanto introdotto nel processo amministrativo l’opposizione di terzo c.d. ordinaria, attraverso la quale un terzo può porre in discussione una sentenza passata in giudicato “o comunque esecutiva” che pregiudichi i suoi diritti e che sia stata pronunciata in un giudizio cui sia rimasto estraneo.
Nei confronti delle sentenze dei Tar l’opposizione di terzo risulta ammessa solo nel caso che esse siano passate in giudicato.
Ciò riflette la convinzione che nel processo amministrativo l’appello al Consiglio di Stato consenta già una tutela adeguata per i terzi rimasti estranei al giudizio di primo grado: questa convinzione è condivisibile però solo se si ammette che terzi legittimati a proporre l’appello possano anche essere del tutto estranei al giudizio di primo grado.
Ammettere l’istituto dell’opposizione di terzo significa, per ragioni logistiche e di equilibrio del sistema processuale, ammettere nel processo amministrativo anche l’istituto dell’intervento iussu iudicis, nei confronti di soggetti che non siano controinteressati in senso tecnico.
Non ha senso, infatti, non consentire al giudice di imporre la chiamata in causa di un terzo, quando risulti che tale terzo possa successivamente contestare la sentenza, col rimedio dell’opposizione.
L’opposizione di terzo, nel processo civile, non è soggetta a termini di decadenza; la tutela degli interessi legittimi, nel processo amministrativo, è invece soggetta a termini di decadenza.
È controverso se tali termini vadano applicati nel processo amministrativo anche all’opposizione di terzo.
L’opposizione di terzo dovrebbe essere proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza pregiudizievole per il terzo: tuttavia, una parte della giurisprudenza sostiene che nei confronti delle sentenze dei Tar l’opposizione vada proposta al giudice d’appello.
Di recente, il Consiglio di Stato ha sostenuto che l’opposizione di terzo contro la sentenza del Tar vada proposta al Consiglio di Stato, se la sentenza non sia ancora passata in giudicato; va osservato, però, che in questo caso il rimedio dovrebbe essere l’appello del terzo, e non l’opposizione di terzo.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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