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Soggetti legittimati a proporre l’opposizione nel giudizio amministrativo


Il problema maggiore riguarda, però, l’identificazione dei soggetti legittimati a proporre l’opposizione e la qualificazione del “pregiudizio” determinato a carico del terzo dalla sentenza opposta e in relazione al quale è ammessa l’opposizione.
Secondo il Consiglio di Stato, legittimati a proporre l’opposizione di terzo sono i controinteressati pretermessi e i soggetti ai quali non sia opponibile il giudicato, che siano titolari di una posizione giuridica incompatibile e autonoma con quella che forma oggetto del giudicato.
In questo modo, nell’opposizione di terzo sono ricomprese due ipotesi diverse di tutela: la reazione a un vizio della sentenza, rappresentato dalla violazione dell’integrità del contraddittorio; e la reazione nei confronti di una sentenza non viziata, che abbia deciso in termini incompatibili con l’interesse qualificato di terzi estranei al giudizio.
L’ambito di questa seconda ipotesi è controverso: la giurisprudenza sembra limitare il rimedio dell’opposizione ai terzi che siano titolari di un unico bene giuridico indivisibile, che la sentenza abbia però assegnato ad altri, ma è stato proposto l’utilizzo dell’opposizione anche per i terzi che vantino una pretesa autonoma, qualificabile come interesse legittimo, incompatibile con quella riconosciuta nella sentenza, perché fondata sul provvedimento annullato.
Questa più ampia interpretazione comporta una notevole estensione dell’ambito dell’istituto, in termini tali da mettere forse in discussione la certezza del giudicato amministrativo, ma sembra l’unica soluzione possibile per riconoscere margini di tutela a certi soggetti, i cui interessi legittimi risulterebbero altrimenti compromessi da un giudizio cui erano estranei.
In questo modo diventa oggetto di discussione anche il tipo di “pregiudizio” a rimedio del quale si ammette l’opposizione di terzi: con riferimento al processo civile ci si riferisce al pregiudizio ai “diritti” del terzo, mentre l’interpretazione esaminata da ultimo assegna piena rilevanza anche agli interessi legittimi.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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