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Il ricorso e il giudice amministrativo


Il giudice amministrativo, comunque, suole disporre frequentemente l’assorbimento dei motivi di ricorso sulla base di criteri di mera opportunità pratica, come quando in presenza di più censure si limita ad esaminare quella più facilmente verificabile, se da essa consegue l’annullamento del provvedimento impugnato.
Nella sentenza il giudice “non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Si tenga presente, però, che nel processo amministrativo sono rari i casi di eccezioni processuali che siano riservate alle parti.
In alcune ipotesi è stato previsto, di recente, che la sentenza del giudice amministrativo possa essere “succintamente motivata”.
In queste ipotesi non si deve ritenere che il giudice sia esonerato da un esame puntuale delle domande delle parti: la motivazione succinta è stata prevista per rendere più celere la decisione del ricorso, ma non può andare a detrimento delle garanzie processuali del processo.
La sentenza può concentrarsi sui punti “di fatto o di diritto ritenuti risolutivi” e rinviare con ampiezza “ad un precedente conforme”.
Una sentenza con caratteri particolari è stata prevista per le vertenze risarcitorie.
Il giudice, se accoglie la domanda risarcitoria, può limitarsi a fissare nella sentenza i “criteri” per determinare la misura del risarcimento; entro il termine fissato nella sentenza l’Amministrazione deve formulare, sulla base di questi criteri, la sua proposta di pagamento; in mancanza di accordo, la determinazione della somma dovuta può essere richiesta nelle forme previste per il giudizio d’ottemperanza.
Questa disciplina presenta profili di singolarità quando la sentenza che si limita a fissare i criteri per il risarcimento non si pronuncia su tutta la domanda (perché un elemento della domanda risarcitoria è anche la determinazione della somma dovuta); tuttavia, non è una sentenza parziale in senso tecnico, perché esaurisce il giudizio di cognizione.
La sentenza deve essere sottoscritta dal Presidente del collegio giudicante e dall’estensore e viene depositata, unitamente al dispositivo, presso la segreteria del Tar.
Il deposito comporta la pubblicazione della sentenza: da quel momento la sentenza produce i suoi effetti e decorre il termine annuale per l’eventuale impugnazione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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