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Vizio d illegittimità dell’annullamento


La dottrina ha proposto anche una classificazione delle utilità conseguibili in questo modo attraverso la sentenza di annullamento, ponendo in luce la loro relazione con il vizio accertato dal giudice amministrativo.
Se l’annullamento è stato disposto per un vizio di legittimità sostanziale (ossia un vizio che inerisce alla illegittimità del contenuto in quanto tale dell’atto impugnato) il vantaggio che ha ottenuto il ricorrente è maggiore, perché l’annullamento impedisce l’emanazione di un nuovo provvedimento con quel contenuto.
Se invece l’annullamento è disposto per un vizio di legittimità formale (si pensi al vizio che attenga a un adempimento procedimentale, o alla forma dell’atto), in genere il vantaggio che ottiene il ricorrente è minore, perché l’annullamento non impedisce di per sé l’emanazione di un nuovo atto con lo stesso contenuto, purché l’atto stesso sia emendato dai vizi accertati nella sentenza.
Se però il potere dell’Amministrazione era soggetto a un termine perentorio che ne precludeva la rinnovazione o comunque poteva essere esercitato una sola volta (si pensi al caso dei poteri di controllo), allora in questo caso anche l’annullamento per un vizio formale risulta pienamente satisfattivo per il ricorrente.
Quanto, invece, alla sentenza che rigetta un ricorso perché infondato, va osservato che essa contiene, nei confronti delle parti, l’accertamento della insussistenza del vizio lamentato e della lesione prospettata all’interesse legittimo del ricorrente.
Secondo una parte della dottrina anche questa sentenza comporterebbe vincoli sull’attività amministrativa successiva: precluderebbe all’Amministrazione di annullare d’ufficio quel provvedimento, per il vizio ritenuto insussistente nella sentenza.
Per le controversie concernenti le procedure per particolari infrastrutture e insediamenti produttivi, la sentenza che accolga il ricorso proposto contro l’affidamento dell’appalto, se interviene dopo la stipula del contratto fra l’Amministrazione e l’impresa affidataria, non può pregiudicare l’esecuzione del contratto stesso.
La tutela, in questo caso, finisce perciò con l’assumere contenuti essenzialmente risarcitori.
Questa disciplina è stata introdotta per evitare che gli effetti dell’annullamento del provvedimento possano pregiudicare la sollecita realizzazione di interventi di particolare interesse pubblico.
L’art. 212 octies della l. 241/90 esclude l’annullamento del provvedimento “adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso”.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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