La consulenza tecnica durante l'istruttoria
Da questo punto di vista è importante la recente introduzione nel giudizio amministrativo della consulenza tecnica.
La consulenza va affidata a un perito che sia in condizioni di terzietà rispetto alle parti come nel processo civile.
La consulenza tecnica non è un mezzo di prova: non dovrebbe servire a dimostrare la verità di un fatto storico, ma dovrebbe consentire di acquisire gli elementi tecnici necessari per comprendere il significato e il valore di quel fatto.
Ciò non significa, però, che tutte le valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione possano essere riesaminate dal giudice attraverso una consulenza.
La giurisprudenza insiste sul fatto che alcuni apprezzamenti di ordine tecnico dell’Amministrazione manterrebbero un certo grado di insindacabilità: attraverso la consulenza il giudice può verificarne l’attendibilità o la coerenza con criteri essenziali, ma non può spingersi fino al punto di verificarne la loro intrinseca esattezza o la loro condivisibilità.
Questo indirizzo si è affermato soprattutto quando le valutazioni tecniche siano correlate a valutazioni di mera opportunità, oppure quando siano state effettuate da organi caratterizzati da una particolare qualificazione ed esperienza tecnica, come le Autorità indipendenti.
Nei casi di giurisdizione di merito il giudice amministrativo può disporre con maggiore ampiezza mezzi istruttori: in questi casi “il Consiglio di Stato può ordinare qualunque altro mezzo istruttorio nei modi determinati dal regolamento di procedura”.
“Il giudice amministrativo può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile e con le relative sanzioni”.
Sono preclusi l’interrogatorio formale e il giuramento, perché preordinati a una prova legale, e come si è già visto la prova legale viene esclusa perché incompatibile con il principio del libero convincimento del giudice.
Continua a leggere:
- Successivo: La limitatezza dei mezzi istruttori
- Precedente: La richiesta di chiarimenti, di documenti e le verificazioni durante l'istruttoria
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo II, a.a 2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di giustizia amministrativa
- Autore del libro: Aldo Travi
Altri appunti correlati:
- Diritto delle Amministrazioni Pubbliche
- Indagini preliminari, processo e sentenza
- Diritto Amministrativo
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Specificità dei motivi di ricorso e onere della prova nel processo in materia di operazioni elettorali
- Principio di effettività della tutela giurisdizionale e nuovo codice del processo amministrativo: anche sulle azioni di accertamento e adempimento in generale
- L'accesso ai documenti e la sua tutela
- La disciplina della zona a traffico limitato: interessi coinvolti, controlli, strumenti di tutela
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.