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L'istruzione probatoria: la prova dei fatti


I vincoli e gli effetti che comportano, per i poteri istruttori del giudice, le istanze istruttorie delle parti.
Questo secondo profilo attiene alla prova dei fatti: una cosa è “allegare” un fatto, e cioè enunciarlo come sussistente, introdurlo nel processo attraverso gli atti difensivi e invocarlo a sostegno delle proprie conclusioni; un’altra cosa è dimostrare la realtà storica di quel fatto.
Nel processo amministrativo vale il principio generale sull’onere della prova, che comporta che la parte che contesta la legittimità di un provvedimento deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della sua contestazione e che la regola di giudizio, nel caso di incertezza su un fatto, è contraria alla parte che avrebbe dovuto fornire la prova di quel fatto: la mancanza della prova determina la soccombenza.
In passato si è ritenuto che il c.d. principio dispositivo imponesse accanto al principio della domanda anche la riserva alle parti della richiesta dei mezzi di prova, nel senso che il giudice non avrebbe potuto disporre mezzi di prova se non in base a richieste delle parti.
Tuttavia, si è sempre ritenuto che il processo amministrativo non sia ispirato a criteri del genere, perché il giudice può disporre anche d’ufficio i mezzi istruttori.
Le parti, naturalmente, sono pienamente legittimate a formulare istanze istruttorie e su di esse il giudice è tenuto a provvedere.
Il giudice,però, non è vincolato ad esse, perché può disporre mezzi istruttori anche in assenza di una specifica istanza delle parti (c.d. metodo acquisitivo).
È necessario capire se l’esercizio di questi poteri istruttori del giudice presupponga almeno un “contributo” della parte.
Frequentemente, infatti, la giurisprudenza afferma che, per l’esercizio di poteri istruttori del giudice, è necessario che la parte abbia fornito un “principio di prova” dei fatti da dimostrare.
Alcuni ritengono che consiste semplicemente nella ricostruzione dei fatti in termini di verosimiglianza degli stessi: il giudice non potrebbe esercitare poteri istruttori per la prova di fatti inverosimili.
Altri ritengono che consista nell’introduzione di meri argomenti di prova o di generiche presunzioni.
Altri ancora ritengono (e questa tesi sembra più ragionevole) che sia sufficiente, ai fini dell’esercizio dei poteri istruttori del giudice, l’allegazione di fatti ad opera delle parti.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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