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I principi generali del processo: principio della domanda


Il processo amministrativo, anche se verte su un’attività pubblica dell’Amministrazione ed è idoneo a travolgere interessi pubblici anche di particolare rilievo, è soggetto al c.d. principio della domanda: il giudice amministrativo non può esercitare le sue funzioni giurisdizionali d’ufficio, ma l’esercizio delle sue funzioni presuppone l’iniziativa della parte.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, né su eccezioni che sano rilevate dalla legge alle parti.
La domanda è identificata non solo dal provvedimento impugnato (il giudice amministrativo non può sindacare la legittimità di provvedimenti amministrativi diversi da quello impugnato) ma anche dai vizi allegati dal ricorrente (il giudice non può annullare il provvedimento impugnato per vizi diversi da quelli enunciati e fatti valere come motivi della richiesta di annullamento; i vizi fatti valere nel ricorso sono quindi elementi dell’”oggetto della domanda”).
Questa regola, se fosse applicata in modo drastico, potrebbe compromettere lo stesso diritto all’azione.
Infatti spesso il cittadino viene a conoscenza di un vizio del provvedimento solo in un secondo tempo, dopo che è decorso il termine per proporre ricorso.
Per rimediare a questa posizione di inferiorità, la giurisprudenza ha ammesso che il ricorrente che abbia già impugnato un provvedimento e venga a conoscenza solo successivamente di un vizio possa integrare il ricorso originario con i c.d. motivi aggiunti.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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