Skip to content

La capacità processuale e il patrocinio legale


Per quanto riguarda la capacità processuale vigono, nel processo amministrativo, i principi vigenti anche per il processo civile.
In particolare, le persone giuridiche, sia pubbliche che private, stanno in giudizio a mezzo dei loro legali rappresentanti.
Nel processo amministrativo è obbligatoria l’”assistenza” di un avvocato: solo nel giudizio in materia elettorale e nel giudizio in materia di accesso a documenti amministrativi la parte può stare in giudizio personalmente.
Nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, la parte deve essere assistita da un avvocato abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.
Invece, a differenza di quanto vige per il processo civile, non è obbligatorio avvalersi anche della “rappresentanza” dell’avvocato, che attribuisce al legale il potere di compiere atti processuali a nome della parte.
In mancanza di “rappresentanza” (che richiede una procura speciale) gli atti processuali devono essere sottoscritti congiuntamente dal legale e dalla parte.
L’Amministrazione statale è rappresentata e assistita dall’Avvocatura dello Stato.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.