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I principi generali del processo: i motivi aggiunti


Originariamente i motivi aggiunti erano proprio l’atto processuale col quale il ricorrente modificava la domanda, facendo valere anche i vizi del provvedimento impugnato dei quali egli fosse venuto a conoscenza solo dopo la notifica del ricorso.
In mancanza di disposizioni specifiche, la giurisprudenza ha modellato la disciplina dei motivi aggiunti su quella del ricorso: pertanto, anche i motivi aggiunti vanno notificati, a pena di inammissibilità, all’Amministrazione e ai controinteressati, di regola entro 60 giorni dalla conoscenza del vizio.
L’impugnazione con motivi aggiunti, anziché con un ricorso separato, realizzerebbe esigenze di economia processuale e consentirebbe al giudice di decidere la vertenza sulla base di una conoscenza più completa dei fatti e dell’attività amministrativa.
Come si è già visto, la domanda su cui deve pronunciarsi il giudice amministrativo può essere ampliata anche dal controinteressato attraverso il ricorso incidentale, quando egli sia leso, a sua volta, per altri profili, dal provvedimento impugnato, oppure quando contesti un provvedimento su cui si fondi la domanda del ricorrente.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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