La giurisdizione esclusiva nel processo amministrativo
La giurisdizione esclusiva nel processo amministrativo
Se il cittadino è leso da un provvedimento, esso va impugnato per vizi di legittimità secondo le regole generali; solo in alcune ipotesi tassative è conferito al giudice amministrativo il potere di pronunziarsi “anche in merito” (in queste ipotesi si configura, pertanto, una giurisdizione insieme esclusiva e di merito).
Naturalmente, il giudice amministrativo, anche se siano in gioco diritti, non è soggetto alle limitazioni stabilite dagli artt. 4 e 5 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo, perché esse valgono solo per il giudice ordinario.
Si ritiene in genere che il giudice amministrativo, anche nei casi di giurisdizione esclusiva, non possa procedere alla “disapplicazione” di un atto amministrativo, dato che la disapplicazione è un rimedio “alternativo” all’impugnazione e all’annullamento.
Maggiori problemi sono sorti nel caso in cui il cittadino sia leso non da un provvedimento, ma da comportamenti non riconducibili alla titolarità di un potere.
La disciplina sul processo amministrativo prevedeva sempre che il giudizio fosse introdotto con un ricorso contro un provvedimento.
Nessuna disposizione considerava, invece, l’ipotesi di un diritto fatto valere senza che vi fosse un provvedimento da impugnare.
Il Consiglio di Stato, alla fine degli anni ’30, superò l’equivalenza fra ricorso al giudice amministrativo e impugnazione di un provvedimento, elaborando la distinzione fra provvedimenti e “atti paritetici”.
Anche nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva l’impugnazione è necessaria (e va proposta entro il termine di decadenza), quando in discussione sia un provvedimento.
Quando invece sia in discussione un diritto soggettivo del cittadino e l’atto dell’Amministrazione non costituisca l’esercizio di un “potere”, ma sia meramente “ripetitivo” di un assetto già stabilito dalla norma, allora non ha senso richiedere l’impugnazione dell’atto, perché comunque la posizione soggettiva fatta valere in giudizio non dipende da esso.
L’atto dell’Amministrazione, in questi casi, non è un provvedimento che esprima la posizione “di potere” di un’autorità pubblica, ma è un atto “paritetico”, ossia un atto o un comportamento posto in essere dall’Amministrazione come da qualsiasi soggetto di diritto comune.
Pertanto, non vi è alcuna necessità di impugnare l’atto dell’Amministrazione e il ricorso non è neppure soggetto a un termine di decadenza (il decorso del tempo rileva solo per la prescrizione del diritto).
La figura dell’”atto paritetico” ha finito con l’estendere la sua portata rispetto all’ambito originario, perché non identifica più solo comportamenti o atti che non siano riconducibili a una “potestà” dell’Amministrazione, ma ricomprende anche atti dell’Amministrazione che siano espressione di un’attività totalmente vincolata.
Continua a leggere:
- Successivo: La difficoltà di una tutela adeguata dei diritti soggettivi nel processo amministrativo
- Precedente: Il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nei casi di giurisdizione esclusiva
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo II, a.a 2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di giustizia amministrativa
- Autore del libro: Aldo Travi
Altri appunti correlati:
- Diritto delle Amministrazioni Pubbliche
- Indagini preliminari, processo e sentenza
- Diritto Amministrativo
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Specificità dei motivi di ricorso e onere della prova nel processo in materia di operazioni elettorali
- Principio di effettività della tutela giurisdizionale e nuovo codice del processo amministrativo: anche sulle azioni di accertamento e adempimento in generale
- L'accesso ai documenti e la sua tutela
- La disciplina della zona a traffico limitato: interessi coinvolti, controlli, strumenti di tutela
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.