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Il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nei casi di giurisdizione esclusiva


Il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, segue pertanto il criterio della “materia”.
Stabilire, però, se la vertenza inserisca o meno alla “materia” devoluta alla giurisdizione esclusiva non è sempre agevole.
Le difficoltà nascono da vari fattori.
Innanzi tutto le disposizioni legislative sulla giurisdizione esclusiva non sono omogenee e rispecchiano una nozione di “materia” non uniforme: in alcuni casi la devoluzione al giudice amministrativo è stata disposta dal legislatore rispetto ad istituti generali (si pensi al pubblico impiego), in altri casi, invece, è stata disposta rispetto ad istituti particolari (si pensi alla tutela del diritto d’accesso) o rispetto a singoli procedimenti o provvedimenti.
Inoltre, in alcuni casi sono incerti i limiti concreti delle “materie”.
Ciò ha riguardato in passato la giurisdizione esclusiva in tema di pubblici servizi.
A queste difficoltà la giurisprudenza cerca di rispondere individuando un criterio generale di lettura delle previsioni di giurisdizione esclusiva.
Oggi è centrale il richiamo alla Corte Costituzionale, che con la sent. 204/2004 ha sottolineato l’esigenza di una interpretazione della giurisdizione esclusiva più rispettosa dell’art. 103 cost.
Secondo la Corte, l’assegnazione, da parte del legislatore, di materie alla giurisdizione esclusiva deve presupporre una relazione fra l’ambito devoluto alla giurisdizione esclusiva e un potere amministrativo.
Questa conclusione richiede, però, alcuni chiarimenti.
In primo luogo la Corte Costituzionale non ha considerato come “potere amministrativo” solo quello che si esprime in via unilaterale attraverso provvedimenti.
In secondo luogo la Corte non ha inteso limitare la giurisdizione esclusiva alle sole vertenza che investano direttamente un potere amministrativo.
Salvo che nel caso di accordi pubblici o di altri istituti analoghi, il potere amministrativo si esprime normalmente attraverso atti amministrativi e rispetto ad essi la situazione soggettiva del cittadino è in genere di interesse legittimo.
La possibilità di una giurisdizione amministrativa estesa ai diritti soggettivi è ammessa espressamente dalla Costituzione e della giurisdizione esclusiva è ormai una componente naturale anche la tutela rispetto agli atti “paritetici”, che non sono esercizio di un “potere”.
La Corte ha inteso colpire invece l’eccessiva estensione assegnata alla giurisdizione esclusiva dal legislatore ordinario.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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