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Giudizio di ottemperanza nella giurisdizione di merito


Rispetto a queste due letture così divergenti, che esprimono concezioni differenti anche del rapporto fra giurisdizione amministrativa e Amministrazione, la giurisprudenza non ha avuto frequentemente occasione di prendere posizione.
Un caso a sé è rappresentato dal giudizio di ottemperanza, ossia dal giudizio proposto davanti al giudice amministrativo per “ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato”.
Con riferimento a questo giudizio, il Consiglio di Stato ha sostenuto che il giudice amministrativo potrebbe sostituirsi direttamente e pienamente all’Amministrazione, senza trovare alcun ostacolo nell’esistenza di poteri discrezionali o di valutazione tecnica riconosciuti dalla legge all’Amministrazione.
Questo orientamento si pone, evidentemente, nella logica di una piena fungibilità fra la giurisdizione di merito e l’attività amministrativa.
È difficile capire, però, se questa interpretazione possa essere estesa in modo automatico alla generalità delle ipotesi di giurisdizione di merito.
Infatti il giudizio di ottemperanza ha sue caratteristiche tipiche, che lo collocano in un contesto diverso anche dalle altre ipotesi di giurisdizione di merito.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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