Pubblica Amministrazione: formazioni e regole degli enti privati
La comunità europea, ha imposto che le s.p.a. rientranti nella categoria dei c.d. organismi di diritto pubblico, devono attenersi alle procedure concorsuali di scelta del contraente, con rispettiva competenza del giudice amministrativo, e i loro atti devono essere sottoposti al controllo della Corte dei Conti.
E’ organismo di diritto pubblico qualsiasi organo:
- con personalità giuridica
- che soddisfa interessi generali
- non avente carattere industriale o commerciale
- in cui Stato, Regioni o enti locali abbiano un’influenza preminente in quanto finanziano l’organo, oppure lo gestiscono e controllano, oppure ne nominano la maggior parte dei membri.
In conclusione la costituzione di società per azioni a preminente partecipazione pubblica o in altra forma organizzativa privatistica (fondazioni) senza che operino come un normale soggetto economico sul mercato, non è sufficiente a differenziare del tutto il loro regime da quello degli enti pubblici.
Gli enti pubblici e politici possono dar vita ad enti privati come associazioni, fondazioni, s.p.a. o s.r.l. a cui, però, non possono affidare funzioni pubbliche in quanto non possono privatizzare autonomamente ciò che la legge voleva fosse pubblico.
Questi enti privati, quindi, possono fungere da supporto agli enti pubblici, ovviamente devono rispondere alle caratteristiche previste dal codice civile (fondazioni non a scopo di lucro, s.p.a. non di beneficenza) e devono essere enti riconosciuti in modo da avere autonomia finanziaria e non gravare sul patrimonio di chi le ha create, che in questi casi corrisponderebbe al denaro pubblico.
L’operazione inversa alla privatizzazione è la c.d. pubblicizzazione, operazione che consente di nazionalizzare enti privati.
Tale manovra è consentita per gli enti economici purché rispetti le direttive comunitarie che vietano la costituzione di monopoli pubblici, mentre è sempre vietata per gli enti sociali in quanto ritenuta incostituzionale per violazione del diritto di svolgere attività di beneficenza riconosciuto ai privati.
Anche atti di soggetti privati possono essere pubblicizzati e sottoposti al regime amministrativo quando hanno ad oggetto la realizzazione di opere del cui pagamento risponde nella maggior parte lo Stato e l’importo sia superiore al milione di Euro.
In questi casi i soggetti privati che stipulano l’atto non sono configurabili come organismi di diritto pubblico in quanto la partecipazione prevalente dello Stato si riferisce solo all’atto in questione e non all’intera attività che svolge il privato.
Inoltre quando ad un atto privato viene attribuita, dalla legge o da una concessione della P.A., forza imperativa corrispondente ad una tipica funziona amministrativa si parla di esercizio privato di pubbliche funzioni, e a questi atti si applica il regime amministrativo anche se alcuni dubbi sulla attribuzione al giudice amministrativo sussistono in quanto l’atto non proviene dalla P.A.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo I, a.a. 2006-07
- Titolo del libro: Diritto delle amministrazioni pubbliche
- Autore del libro: Domenico Sorace
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