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La lista dei testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi nel processo penale


Le parti devono depositarla in cancelleria almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Il codice impone un vero e proprio onere di svelare in anticipo i mezzi di prova dichiarativa che la parte intende assumere in dibattimento a titolo di prova principale a pena di inammissibilità.
Nella lista devono essere indicati i testimoni, periti o consulenti tecnici e imputati connessi e collegati che una parte intende sentire in dibattimento.
Non devono essere indicate le parti private, perché queste godono del potere di non consentire all’esame.
Ciascuna delle parti ha diritto ad esaminare in cancelleria le liste presentate dalle altre parti ed in tal modo può conoscere per tempo quella che sarà la prevedibile richiesta di ammissione di prove che le altri parti formuleranno nel corso delle richieste introduttive.
La funzione più importante delle liste consiste di mettere in grado ciascuna delle parti di esercitare il proprio diritto all’ammissione della prova contraria.
In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi o collegati “non compresi nella lista, ovvero presentarli al dibattimento”.
Altra funzione della lista è quella di permettere alle parti di preparare il controesame che intendono svolgere nei confronti dei dichiaranti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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