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L’impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere


La l. 46/2006 ha eliminato la possibilità do proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere.
L’unico rimedio è il ricorso per Cassazione, che tra l’altro è consentito soltanto in casi tassativi.
I soggetti legittimati a proporre ricorso per Cassazione sono:
- il procuratore della repubblica ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello;
- l’imputato, ma non quando con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso;
- la persona offesa non costituita parte civile nei soli casi di nullità, cioè quando, ad esempio, è stata omessa nei suoi confronti la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare (e in tal caso l’udienza preliminare è nulla);
- la persona offesa costituita parte civile.
Sul ricorso presentato da questi soggetti decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dove il Pubblico Ministero e i difensori delle parti private possono essere presenti e concludere oralmente.
Le decisioni della Suprema Corte possono essere:
- accoglimento del ricorso, con sentenza di annullamento del non luogo a procedere e rinvio al medesimo Tribunale.
L’udienza preliminare sarà ripetuta da un giudice differente da quello che ha emanato la sentenza impugnata;
- inammissibilità o rigetto del ricorso, con cui conferma la sentenza di non luogo a procedere.

In ogni caso, la sentenza di non luogo a procedere non diventa mai irrevocabile, né passa in giudicato come una sentenza di assoluzione dibattimentale.
Si tratta di una sentenza emessa “allo stato degli atti”: il Pubblico Ministero può in qualsiasi momento (ovviamente fino a che il reato non si prescrive) chiedere al gip la revoca di tale sentenza.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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