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I casi di incidente probatorio


Alcuni mezzi di prova possono essere assunti nell’incidente probatorio soltanto se sono presenti i casi tassativi della non rinviabilità previsti all’art. 392 c.p.p., cioè:
testimonianza e confronto, soltanto se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (ad esempio, un’infermità) o di una minaccia in atto affinché non deponga o deponga il falso;
esperimento giudiziale, soltanto se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
perizia, soltanto quando, se disposta in dibattimento, determinerebbe una sospensione superiore a 60 giorni;
ricognizione, soltanto se particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
Vi sono poi altri mezzi di prova che possono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del mero presupposto che il Pubblico Ministero o l’indagato lo abbiano chiesto al gip (c.d. richieste di parte):
esame dell’indagato, su fatti concernenti la responsabilità altrui;
esame dell’imputato, o indagato, connesso o collegato;
testimonianza del minore di 16 anni in procedimenti per delitti di violenza sessuale, tratta di persone e assimilati.
Infine vi può essere un caso di richiesta di incidente probatorio esclusivamente del difensore:
testimonianza o esame delle persone che si siano avvalse della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazione scritta nel corso dell’intervista svolta dal difensore o dai suoi ausiliari.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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