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Fermo nel processo penale


Provvedimento che può essere disposto di regola dal Pubblico Ministero quando sono presenti le seguenti condizioni:
- gravi indizi a carico dell’indagato;
- specifici elementi di prova che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga;
- delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo, in via sussidiaria, nei seguenti casi:
- prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini;
- qualora sia successivamente individuato l’indiziato;
- qualora sopraggiungano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pm.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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