Arresto in flagranza nel processo penale
Ha la finalità di assicurare alla giustizia gli autori dei reati e di impedire che il reato medesimo venga portato a conseguenze ulteriori.
La situazione di flagranza, che permette o impone alla polizia di operare l’arresto, si ha quando il soggetto viene colto nell’atto di commettere il reato; mentre la situazione di quasi flagranza è quella del soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da terzi ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.
L’arresto in flagranza è obbligatorio per la polizia giudiziaria in presenza di un delitto non colposo (consumato o tentato) per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni.
L’arresto è obbligatorio anche in presenza di certi delitti, come ad esempio di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, furto aggravato, rapina, estorsione, pornografia minorile, ecc…
Negli stessi casi in cui è obbligatorio per la polizia, l’arresto può essere effettuato da ogni persona se il delitto è procedibile d’ufficio.
Il soggetto che ha eseguito l’arresto in flagranza deve senza ritardo consegnare la persona ristretta nella libertà e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria.
L’arresto facoltativo è, invece, rimesso alla discrezionalità dell’ufficiale od agente di polizia, che valuta caso per caso se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto.
In presenza di tali condizioni l’arresto in flagranza è consentito quando si procede sia per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni, sia per un delitto colposo per il quale la legge stabilisca la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
L’arresto facoltativo in flagranza è consentito anche in alcune ipotesi espressamente previste a prescindere dalla pena edittale (violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesione personale volontaria, furto, danneggiamento aggravato, truffa, corruzione di minorenne, evasione, cessione o detenzione di materiale pedopornografico, ecc…).
L’arresto non è mai consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in presenza di una causa di non punibilità (cioè manca la punibilità in concreto).
Qualora si tratti di delitto procedibile a querela, l’arresto può essere eseguito se la querela stessa viene proposta, anche oralmente, all’ufficiale o agente di polizia presente sul luogo.
La remissione della querela fa cessare l’efficacia dell’arresto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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