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Definizione di arresto in flagranza ed il fermo


Il codice accoglie il principio generale secondo cui soltanto il giudice è competente ad applicare una misura cautelare limitativa della libertà personale.
La polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee denominate arresto e fermo, che limitano la libertà personale dell’indagato in situazioni di urgenza, fino a quando non interviene la convalida del giudice.
Se la convalida non è emessa entro i termini perentori prescritti dalla legge, tali misure cessano di avere efficacia.
Tali atti sono detti sinteticamente misure precautelari per indicare che consistono in un anticipo della tutela predisposta mediante le misure cautelari.
Ove da parte del legislatore non si prevista la possibilità di trasformare una misura precautelare in una misura cautelare coercitiva, viene meno la giustificazione costituzionale della restrizione della libertà personale disposta dalla polizia.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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