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Interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato


L’imputato connesso è formalmente estraneo al procedimento principale in cui è interrogato, tuttavia ha nel medesimo un forte interesse che si manifesta sotto due profili: da un lato occorre tutelare il diritto di difesa di questo soggetto, che non può essere costretto a rendere dichiarazioni autoincriminanti; dall’altro lato è necessario guardarsi dal rischio che egli menta per influire a suo favore nel processo a proprio carico.
In relazione a tale situazione la legge adotta prevalentemente la disciplina che si applica all’indagato e solo per aspetti limitati, quella che si applica alla persona informata.
In virtù di un rinvio esplicito la regolamentazione è la stessa dell’esame dibattimentale di persone imputate in procedimenti connessi o collegati.
Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di preavvisare il difensore del soggetto in questione de compimento dell’interrogatorio.
Nessuna garanzia è disposta nei confronti dell’indagato del procedimenti principale nel quale è assunto l’interrogatorio dell’imputato in procedimento connesso: infatti questo è un atto non conoscibile, nel senso che il difensore dell’indagato nel procedimento principale non può partecipare all’interrogatorio né ha il diritto ad esaminarne il verbale in segreteria.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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