Skip to content

Gli atti conoscibili dall’indagato


La conoscenza degli atti di indagine permette all’indagato di verificare la credibilità delle fonti di prova ricercate dall’accusa e verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti; permette inoltre di ricercare le prove a proprio favore.
Il codice ha operato un bilanciamento tra le opposte esigenze della protezione della società e della difesa dell’indagato.
Alla regola della segretezza sono state poste varie deroghe in favore della difesa:
- Atti garantiti, sono quelli ai quali il difensore ha diritto di assistere previo avviso dato almeno 24 ore prima.
Si tratta dell’interrogatorio, dell’ispezione, del confronto cui partecipa l’indagato e dell’accertamento tecnico non ripetibile.
La facoltà di assistere ad alcuni atti di indagine concessa al difensore è posta prevalentemente al fine di tutelare l’indagato, se presente, e di assicurare comunque la regolarità dell’atto stesso: assicura quello che viene comunemente detto il contraddittorio debole.
Infatti, quando il difensore assiste agli atti di indagine, il suo intervento è limitato alla facoltà di presentare richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione del verbale.
- Atti a sorpresa, sono quelli ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza tuttavia avere diritto al preavviso.
Si tratta delle perquisizioni e dei sequestri.

Degli atti garantiti e a sorpresa è previsto il deposito del verbale, a prescindere dal fatto che il difensore abbia partecipato o meno all’atto medesimo, presso la segreteria del Pubblico Ministero entro il 3zo giorno dal compimento dell’atto stesso, con facoltà del difensore di esaminarlo ed estrarne copia nei 5 giorni successivi.
Quando il Pubblico Ministero ritiene di compiere un atto garantito, egli ha l’obbligo di inviare all’indagato e alla persona offesa l’informazione di garanzia.
Il contenuto più importante è l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Quando deve essere compiuto un atto garantito, il Pubblico Ministero deve preavvisare il difensore dell’indagato del compimento dell’atto.
L’atto è validamente compiuto se il difensore, regolarmente preavvisato, non si presenta.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.