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L’esecutività del giudicato penale


È l’idoneità del provvedimento ad essere attuato coattivamente e cioè anche contro la volontà della persona interessata.
Di regola ogni provvedimento emanato dal giudice ha la caratteristica dell’esecutività.
Alla regola della immediata esecutività, il codice pone una importante deroga: non sono immediatamente esecutive le sentenze rese in giudizio, quando sono ancora soggette a impugnazione.
Ciò può essere giustificato dal fatto che tali provvedimenti possono applicare in modo definitivo limitazioni dirette o indirette alle libertà fondamentali; pertanto si vuole che prima della loro esecuzione si siano potuti attivare i controlli mediante le impugnazioni.
Sono esecutive soltanto le sentenze irrevocabili.
Merita ricordare che, in concreto, la sentenza è eseguita su iniziativa del pm; infatti tra le funzioni di tale soggetto vi è quella di far eseguire i giudicati.
A questo punto il codice ha la necessità di precisare che le sentenze di non luogo a procedere (rese, ricordiamo, nell’udienza preliminare) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
Per tali sentenze e quelle di proscioglimento il codice precisa che scatta di diritto l’effetto della immediata perdita di efficacia delle misure cautelari personali che eventualmente siano state disposte.
Pertanto tali sentenze, anche se impugnabili, sono esecutive immediatamente quantomeno nel determinare la perdita di efficacia della misura cautelare personale.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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