Inammissibilità del ricorso in Cassazione
E allora cosa resta fuori dei motivi del ricorso per Cassazione?
Ciò che resta fuori è una valutazione di merito: il giudizio sulla credibilità della fonte o sulla attendibilità della dichiarazione.
Si tratta, cioè, del rapporto tra elemento di prova e risultato probatorio: per valutare l’attendibilità e la credibilità occorre sentire il dichiarante o, quanto meno, conoscere tutti gli atti del processo al fine di controllare i riscontri.
Il limite è giustificato dalla natura stessa del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio, bensì un controllo di legittimità a presidio dell’imputato e della collettività, in attuazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, manifestamente infondati (cioè quando il ricorrente denuncia vizi insussistenti, ossia la cui infondatezza sia evidente, come ad esempio nel caso in cui il ricorso sia basato su norme dell’ordinamento inesistenti), ed inoltre se è proposto per violazioni di legge non dedotte nei motivi di appello.
Si è posto il problema di stabilire se, in caso di contemporanea presenza di una causa di inammissibilità dell’impugnazione e di una causa di estinzione del reato, il giudice debba dichiarare l’una o l’altra.
La pronuncia di inammissibilità, ove non impugnata a sua volta, provoca il passaggio della sentenza in giudicato; mentre la pronuncia di estinzione del reato (per prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione) comporta che il fatto non sia più punibile.
Per contenere la prassi delle impugnazioni meramente dilatorie, la giurisprudenza ha limitato l’area di operatività della declaratoria di determinate cause di non punibilità, escludendola laddove l’atto di impugnazione risulti inammissibile.
La Suprema Corte è intervenuta più volte escludendo che un ricorso inammissibile possa attribuire al giudice il potere di valutare l’esistenza di una delle cause di non punibilità.
Se il ricorso è proposto sulla base di argomenti palesemente inconsistenti, avanzati per prolungare artificiosamente il processo fino all’estinzione del reato, il giudice deve senz’altro dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, restando preclusa ogni ulteriore indagine.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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